BERNA – In futuro sarà più facile trasferire il domicilio nel Cantone in cui si lavora.
SPOSTARSI DI CANTONE
In futuro sarà più facile per le persone ammesse provvisoriamente trasferire il domicilio nel Cantone in cui lavorano. Anche altri stranieri potranno accedere più facilmente al mercato del lavoro. Nella seduta del 1° maggio 2024, il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° giugno le pertinenti modifiche di legge e di ordinanza. Inoltre ha indicato come procedere con le restrizioni relative ai viaggi all’estero delle persone del settore dell’asilo e degli stranieri. Il 17 dicembre 2021, le Camere federali avevano deciso di ridurre gli ostacoli all’integrazione delle persone ammesse provvisoriamente agevolando il cambiamento del Cantone di domicilio. Nel contempo sono state adottate nuove regole per i viaggi all’estero delle persone del settore dell’asilo e degli stranieri e delle persone con protezione provvisoria. Queste modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione non sono ancora entrate in vigore. Il Consiglio federale ha deciso di attuarle in due tappe.
CAMBIAMENTI
In una prima fase entrano in vigore le disposizioni sul cambiamento agevolato del Cantone che hanno comportato l’adeguamento di diverse ordinanze. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, è ora necessario precisare a quali condizioni non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di domicilio: ad esempio se il tragitto casa-lavoro supera i 90 minuti, se è difficile o impossibile raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici oppure se le chiamate in servizio giungono con breve preavviso. A prescindere dalla modifica di legge, entrano in vigore altri due adeguamenti del diritto attuativo volti a ridurre gli ostacoli amministrativi per l’assunzione di persone del settore dell’asilo e dei casi di rigore. Da un lato, viene abolito l’obbligo di autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente se viene rilasciato un permesso di dimora per casi di rigore. Dall’altro, viene abolito l’obbligo di notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa nel caso di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi, se detta attività è utile all’integrazione o alla reintegrazione professionale e il salario lordo mensile non supera i 600 franchi. Chi frequenta un programma di preparazione alla formazione professionale di base è in generale esonerato dall’obbligo di notifica. Le modifiche entrano in vigore il 1° giugno.














